1. L'istituzione e il riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono definiti secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'attività degli organi collegiali è diretta a realizzare, anche in via strumentale, la partecipazione attiva dei suoi membri al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 2 e 3;
b) a livello di istituzione scolastica sono previsti i seguenti organi collegiali: collegio dei docenti; consigli di classe, di interclasse e di intersezione; consiglio di valutazione, consiglio di gestione;
c) il collegio dei docenti, quale corpo professionale, ha la responsabilità della progettazione dell'attività didattica, attraverso l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e di ogni altra attività diretta al
d) i consigli di classe, di interclasse e di intersezione curano il coordinamento dell'attività didattica, in relazione al piano dell'offerta formativa e agli standard di qualità e di quantità da conseguire. La valutazione periodica e finale dei discenti spetta, in sede collegiale, esclusivamente ai docenti. È assicurata la presenza dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione;
e) il consiglio di valutazione è composto dal dirigente scolastico, da due docenti e da due genitori nelle scuole del primo ciclo di istruzione e, nelle scuole del secondo ciclo, dal dirigente scolastico, da due docenti e da due studenti. Il consiglio di valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, esprime pareri in ordine ai criteri generali e alle modalità di valutazione dei discenti, coerentemente al piano dell'offerta formativa e agli standard di qualità e di quantità definiti; il collegio dei docenti adotta gli orientamenti in materia. Il consiglio di valutazione ha il compito, altresì, di effettuare l'autovalutazione del funzionamento dell'istituzione scolastica e dell'attività educativa e didattica svolta. In tale caso il consiglio è composto dal dirigente scolastico, da quattro docenti, dal direttore dei servizi generali e amministrativi, da due genitori, nelle scuole del primo ciclo. Nelle scuole del secondo ciclo fanno parte del consiglio anche due studenti designati dal consiglio degli studenti;
f) il consiglio di gestione, nel pieno rispetto delle competenze di spettanza del collegio dei docenti, dei consigli di classe,
g) il consiglio di gestione dura in carica tre anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da sette membri nelle scuole del primo ciclo di istruzione; il direttore dei servizi generali e amministrativi ne è membro di diritto con diritto di voto. Due membri sono eletti dalla componente docente, due dalla componente genitori e uno dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione fanno parte del consiglio anche due studenti designati dal consiglio degli studenti. L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.