Art. 19.
(Istituzione e riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. L'istituzione e il riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono definiti secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'attività degli organi collegiali è diretta a realizzare, anche in via strumentale, la partecipazione attiva dei suoi membri al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 2 e 3;

          b) a livello di istituzione scolastica sono previsti i seguenti organi collegiali: collegio dei docenti; consigli di classe, di interclasse e di intersezione; consiglio di valutazione, consiglio di gestione;

          c) il collegio dei docenti, quale corpo professionale, ha la responsabilità della progettazione dell'attività didattica, attraverso l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e di ogni altra attività diretta al

 

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conseguimento degli standard di qualità e di quantità definiti per ogni ordine e grado di scuola. Ai fini dell'attività progettuale, il collegio dei docenti può costituire, al proprio interno, nuclei funzionali in rapporto all'attività progettuale da definire. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte al collegio dei docenti sulle materie di competenza dello stesso, ai fini di una proficua collaborazione tra istituzione scolastica e territorio;

          d) i consigli di classe, di interclasse e di intersezione curano il coordinamento dell'attività didattica, in relazione al piano dell'offerta formativa e agli standard di qualità e di quantità da conseguire. La valutazione periodica e finale dei discenti spetta, in sede collegiale, esclusivamente ai docenti. È assicurata la presenza dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione;

          e) il consiglio di valutazione è composto dal dirigente scolastico, da due docenti e da due genitori nelle scuole del primo ciclo di istruzione e, nelle scuole del secondo ciclo, dal dirigente scolastico, da due docenti e da due studenti. Il consiglio di valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, esprime pareri in ordine ai criteri generali e alle modalità di valutazione dei discenti, coerentemente al piano dell'offerta formativa e agli standard di qualità e di quantità definiti; il collegio dei docenti adotta gli orientamenti in materia. Il consiglio di valutazione ha il compito, altresì, di effettuare l'autovalutazione del funzionamento dell'istituzione scolastica e dell'attività educativa e didattica svolta. In tale caso il consiglio è composto dal dirigente scolastico, da quattro docenti, dal direttore dei servizi generali e amministrativi, da due genitori, nelle scuole del primo ciclo. Nelle scuole del secondo ciclo fanno parte del consiglio anche due studenti designati dal consiglio degli studenti;

          f) il consiglio di gestione, nel pieno rispetto delle competenze di spettanza del collegio dei docenti, dei consigli di classe,

 

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di interclasse e di intersezione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento, delibera il programma annuale previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44; approva il conto consuntivo previsto dall'articolo 18, comma 5, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 44 del 2001; adotta il piano dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; delibera il regolamento di istituto, sentito il collegio dei docenti. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte al consiglio di gestione sulle materie di competenza dello stesso, ai fini di una proficua collaborazione tra l'istituzione scolastica e il territorio;

          g) il consiglio di gestione dura in carica tre anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da sette membri nelle scuole del primo ciclo di istruzione; il direttore dei servizi generali e amministrativi ne è membro di diritto con diritto di voto. Due membri sono eletti dalla componente docente, due dalla componente genitori e uno dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione fanno parte del consiglio anche due studenti designati dal consiglio degli studenti. L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.